Art. 5.
(Proventi della gestione della casa da gioco).

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 50 per cento spetta al comune sede della casa da gioco;

          b) il 25 per cento spetta alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;

 

Pag. 6

          c) il 25 per cento spetta alla Regione siciliana.

      2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato annualmente dal comune sede della casa da gioco entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio.