1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:
a) il 50 per cento spetta al comune sede della casa da gioco;
b) il 25 per cento spetta alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;
c) il 25 per cento spetta alla Regione siciliana.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato annualmente dal comune sede della casa da gioco entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio.